Fecondazione in vitro con Donazione di Ovuli

Donazione di ovuli da donatori completamente testati

Fecondazione In Vitro Donazione Ovuli - Centro Fecondazione In Vitro MitosiLa donazione di ovuli è ormai l’unica scelta per avere un figlio e risolvere il problema della subfertilità che affrontano molte donne dopo avere esaurito ogni altro metodo di terapia oppure che non possono essere fecondate con i propri ovuli.

Si calcola che più di 70% delle donne di più di 45 anni che tentano di avere un figlio ricorrono a ovuli di “prestito” perché la qualità degli ovuli diminuisce cala nettamente dopo 35-40 anni. Secondo la legislazione greca, la fecondazione in vitro in Grecia è lecita fino al 50esimo anno di età della donna.

L’uso della donazione di ovuli si propone alle donne che:

  • hanno perso la possibilità di produrre un numero soddisfacente di ovuli da fecondare, per ragioni diverse le più frequenti delle quali sono l’età avanzata della procreazione (più di 40 anni) e la menopausa prematura. La chemioterapia per trattare il cancro, le ovaia sottosviluppate (sindrome Turner) e anche l’ablazione delle ovaie sono alcune delle ragioni che portano a scegliere ovuli “di prestito”.
  • Oppure producono un numero soddisfacente di ovuli ma scelgono ovuli “di prestito” per qualche anomalia genetica ereditaria, in modo di evitare la trasmissione di una malattia genetica ai figli oppure che hanno subito multipli aborti oppure dopo un numero di tentativi falliti di fecondazione in vitro.

Condizioni per la Selezione della donatrice di ovuli

Secondo la legislazione in vigore, Legge numero 3305 (Gazzetta Ufficiale Α΄17 27.1.2005), le donatrice devono avere più di 18 anni e meno di 35. Le donatrice sono sottomesse a un controllo completo clinico e di laboratorio. Non sono accettate donne che soffrono di malattie ereditarie, genetiche oppure trasmissibile.

 

  • Al gruppo sanguino
  • Rh
  • Elettroforesi dell’emoglobina
  • Test per la drepanocitosi (anemia falciforme)
  • HIV I-II
  • Epatite C (HCV)
  • Epatite Β (HBsAg)
  • Sifilide (VDRL)
  • Anti-HBc
  • AUSAB (Anti-HBs)
  • HBeAG
  • HBeAB
  • HSV I & II IgG, IgM
  • HTLV I – II
  • CMV (IgG-IgM)
  • Toxoplasma (IgG-IgM)
  • Rosolia (ΙgG-IgM)
  • EBV (IgG-IgM)
  • Clamidia (IgG-IgM)
  • Micoplasma (IgG-IgM)
  • Μalaria rapid test – test stagionale
  • FIBROSI CISTICA 100% DELLE MUTAZIONI REGISTRATE
  • CONTROLLO MOLECOLARE α, β E δβ DELL’ANEMIA MEDITERRANEA
  • AMIOTROFIA SPINALE (SMΑ)
  • CROMOSOMA X FRAGILE
  • IPOACUSIA gene 35delG
  • CONTROLLO MOLECOLARE PER DUCHENNE
  • CARIOTIPO DA SANGUE PERIFERICO
  • Nucleic Acid Amplification Test NAT (HIV – HCV – HBV)
  • Controllo Μolecolare del fluido cervicale per Clamidia, Micoplasma,
  • Ureaplasma e Gonorrea
  • Esame Cardiologico
  • Radiografia
  • Valutazione del profilo psicologico
  • Valutazione dell’anamnesi individuale e famigliare

Procedura della Fecondazione in vitro con donazione di ovuli

Con la donazione di ovuli si tratta di disporre di tutti gli ovuli ricevuti da una donatrice anonima dopo la somministrazione del trattamento farmaceutico adatto, sia per una sola o più donne recipienti anonime. Questi ovuli si fecondano con lo sperma proveniente dallo sposo/compagno della donna recipiente. Dopo la fecondazione, gli ovuli fecondati si trasferiscono nell’utero della donna recipiente. Più particolarmente, la procedura seguita dalla recipiente comprende:

In questo stadio, la recipiente riceve un trattamento farmaceutico per via orale, diadermica o/e intravaginale di estradiolo e di progesterone per permettere all’utero di ricevere l’impianto.

In questo stadio, si valutano gli ovuli prelevati e si preparano per la fecondazione con lo sperma proveniente dallo sposo/compagno della recipiente.

In questo ultimo stadio della fecondazione in vitro, si trasferiscono gli ovuli fecondati nell’utero della recipiente. Ai sensi della legge 3305/2005 articolo 6 par. 1 e del nuovo regolamento pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n. 2589/29-09-2014, si possono trasferire fino a due embrioni.

La legislazione Greca impone l’anonimato tra la donatrice e la recipiente secondo la legge sulla riproduzione umana 4272, Gazzetta Ufficiale n. 145, articolo 15 . Questo significa che né la coppia può conoscere l’identità della donatrice, né la donatrice può conoscere la coppia.